A decorrere dal 01/01/2009, (CCNL industria 18/06/2008 e CCNL artigianato 23/07/2008) gli apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di C.I.G., pari all'80% della retribuzione persa, con il limite massimo di 150 ore/anno per il settore industria.
Tale prestazione dovrà essere anticipata in busta paga all'apprendista dall'impresa, che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa edile.
Requisiti richiesti
Documentazione occorrente
Domanda su apposito
modulo 2011
file .xls
/
modulo 2012
file .xls
predisposto dalla Cassa edile.
La domanda, nel caso di impresa che abbia alle proprie dipendenze solo apprendisti, deve essere corredata di:
Scadenza presentazione domanda:
A partire dal 01/10/2006, la Cassa edile interviene a favore degli apprendisti erogando un'indennità per sospensione dal lavoro di € 109,00 settimanali, non frazionabili, per ogni settimana intera di sospensione.
L'indennità viene erogata per sospensione dal lavoro dovuta a mancanza di lavoro:
Oltre ai requisiti richiesti dalle disposizioni comuni, l'apprendista dovrà aver subito un periodo di sospensione di almeno 50 ore di lavoro anche non consecutive.
Requisiti richiesti
Documentazione occorrente
Domanda su apposito
modulo predisposto dalla Cassa edile.
La domanda deve essere corredata di:
Scadenza presentazione domanda: