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Indennità apprendisti per condizioni meteorologiche

A decorrere dal 01/01/2009, (CCNL industria 18/06/2008 e CCNL artigianato 23/07/2008) gli apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di C.I.G., pari all'80% della retribuzione persa, con il limite massimo di 150 ore/anno per il settore industria.

Tale prestazione dovrà essere anticipata in busta paga all'apprendista dall'impresa, che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa edile.


Requisiti richiesti

  • La sospensione dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata lavorativa
  • L'apprendista, all'atto dell'evento, deve risultare iscritto presso la Cassa edile
  • Aver esposto nella denuncia mensile lavoratori occupati le ore di C.I.G. dell'apprendista
  • La regolarità dell'impresa con i versamenti degli accantonamenti e delle contribuzioni al momento della liquidazione della domanda di prestazione


Documentazione occorrente
Domanda su apposito modulo 2011 file .xls
   / modulo 2012 file .xls
    predisposto dalla Cassa edile.
La domanda, nel caso di impresa che abbia alle proprie dipendenze solo apprendisti, deve essere corredata di:

  • Idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato (Es.: dichiarazione ARPA Lombardia reperibile all'indirizzo www.arpalombardia.it)



Scadenza presentazione domanda:

  • entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione alla C.I.G. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato l'apprendista
  • entro il 20 del mese successivo a quello di paga, nel caso di impresa che abbia alle proprie dipendenze solo apprendisti



Indennità apprendisti per mancanza di lavoro

A partire dal 01/10/2006, la Cassa edile interviene a favore degli apprendisti erogando un'indennità per sospensione dal lavoro di € 109,00 settimanali, non frazionabili, per ogni settimana intera di sospensione.

L'indennità viene erogata per sospensione dal lavoro dovuta a mancanza di lavoro:

  • Quando l'attività lavorativa supera le due settimane intere e consecutive di sospensione.
  • Per massimo quattro settimane intere e successive escluse le prime due.

Oltre ai requisiti richiesti dalle disposizioni comuni, l'apprendista dovrà aver subito un periodo di sospensione di almeno 50 ore di lavoro anche non consecutive.


Requisiti richiesti

  • L'Azienda deve avere l'autorizzazione, in seguito di una sua richiesta, alla Cassa Integrazione Guadagni per mancanza lavoro da parte dell'INPS.
  • Disposizioni comuni


Documentazione occorrente
Domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa edile.
La domanda deve essere corredata di:

  • Fotocopia della domanda di autorizzazione alla CIG.
  • Fotocopia dell'autorizzazione alla CIG.
  • Dichiarazione dell'Impresa che l'apprendista è occupato presso il cantiere per il quale è stata rilasciata la CIG.
  • Dichiarazione dell'Impresa attestante la regolare assunzione dell'apprendista o l'eventuale licenziamento.


Scadenza presentazione domanda:

  • entro 60 giorni dalla cessazione del periodo di sospensione (per mancanza di lavoro)
  • entro 60 giorni dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.


 
Cassa edile Pavia - cod. fisc. 80000670184
- 2003/2011